Art. 4.

      1. L'articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 100. - (Rimozione e azione disciplinare). - 1. I segretari non possono essere sospesi o rimossi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione, se non in seguito a decisione motivata dall'Agenzia, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dal relativo ordinamento professionale.
      2. Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, con particolare riferimento all'applicazione del codice di deontologia professionale».